Imu 2016 – Agevolazioni per immobili in uso gratuito tra parenti

Imu 2016 – Agevolazioni per immobili in uso gratuito tra parenti
Data: 08/02/2016
In attesa che vengano approvate dal Consiglio Comunale le aliquote previste per l’anno 2016 relativamente all’IMU, si informano i contribuenti proprietari di immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che, per poter usufruire fin dal mese di gennaio 2016 della riduzione della base imponibile IMU del 50%, novità prevista dall’anno 2016 dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), è necessario provvedere alla registrazione del contratto verbale di comodato d’uso gratuito presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate entro il termine del 1/3/2016, come indicato nella nota Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 2472 del 29/1/2016 (per consultarla, clicca qui), in caso contrario l’agevolazione potrà essere applicata solo dalla data della registrazione del contratto di comodato.
Si fa presente che, in ogni caso, è possibile registrare il comodato in ritardo, usufruendo del ravvedimento operoso, previsto per l’omessa dichiarazione di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, applicando la relativa sanzione calcolata in base ai giorni di ritardo con cui viene registrato il contratto, come di seguito indicato:
entro 30 giorni: sanzione pari al 10% dell’importo minimo di € 200,00
entro 90 giorni: sanzione pari al 13,34% dell’imposta prevista
entro un anno: sanzione pari al 15% dell’imposta prevista
entro due anni: sanzione pari al 17,14% dell’imposta prevista
oltre due anni: sanzione pari al 20% dell’imposta prevista
Si precisa che la riduzione del 50% della base imponibile è prevista esclusivamente per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), così come disposto dall’art. 1 comma 10 della sopracitata Legge n. 208/2015.
Si precisa inoltre che anche per l’anno 2016 l’aliquota IMU stabilita dal Comune per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. Catastali C/2, C/6 e C/7), è confermata nella misura dello 0,46%.
Per poter usufruire dell’aliquota stabilita dal Comune dello 0,46% non risulta necessario procedere alla registrazione del contratto verbale di comodato d’uso gratuito. La registrazione è obbligatoria per poter usufruire anche della riduzione della base imponibile IMU del 50% a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti dalla Legge di stabilità 2016 e sopra riportati.
I contribuenti sono invitati a prendere visione anche della Risoluzione MEF n. 1/DF del 17/2/2016.